Art. 1.

      1. Sono trasferiti al comune di Venezia, a titolo gratuito, con le relative pertinenze, gli immobili di proprietà dello Stato, situati in Venezia-Marghera, nella località «Vaschette», via Murialdo, numeri civici 24 e 32, e via Pasini, numeri civici 89 e 103, costruiti ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e destinati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge. Il trasferimento decorre dal secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da ogni tributo e diritto.
      2. È fatto salvo il diritto maturato dagli assegnatari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda di acquisto degli alloggi di cui al comma 1, alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
      3. Rimane fermo il vincolo di destinazione degli alloggi di cui al comma 1 ai profughi, ai sensi dell'articolo 4, comma 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle domande di assegnazione in locazione presentate dai soggetti in possesso della qualifica di profugo entro la data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Il comune di Venezia può attuare interventi di riqualificazione degli immobili o delle aree dagli stessi occupate, anche unitamente a progetti volti allo sviluppo economico della località.